D.A.T.

Ultima modifica 24 marzo 2022

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO – D.A.T.

 

La legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. (Legge 22 dicembre 2017, n.219)

La dichiarazione anticipata di trattamento, anche chiamata "testamento biologico", è l’espressione della volontà di una persona sulle terapie sanitarie che intende o non intende ricevere nel caso non sia più in grado di prendere decisioni o non le possa esprimere chiaramente, per una sopravvenuta incapacità. La decisione di redigere una disposizione anticipata di trattamento - D.A.T. - è assolutamente libera e volontaria.

Ogni persona maggiorenne e capace d’intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le D.A.T., esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto agli accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. 

Le D.A.T. devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’Ufficio dello Stato Civile del comune di residenza del disponente medesimo, previo appuntamento. 

L'Ufficiale di Stato Civile non partecipa alla redazione delle D.A.T. né fornisce informazioni sul contenuto della medesima.

 

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